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0 · Rinunzie e transazioni
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In forza dell'ultimo comma dell'art. 2113 c.c., che richiama gli artt. 410 e 411 c.p.c., il negozio transattivo stipulato in sede conciliativa, giudiziale o stragiudiziale, è assoggettato ad un regime giuridico derogatorio della regola generale – stabilita dai commi secondo e terzo della .Per il combinato disposto degli artt. 2113 c.c. e 410, 411 c.p.c.., le rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di .Art. 2113 del Codice Civile. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi .
Art. 2113. (Rinunzie e transazioni). Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o da norme corporative, .
Il citato decreto ha modificato l’articolo 2113 c.c. prevedendo, per la soluzione delle liti aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, una procedura di negoziazione assistita da .Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile. (1) (1) Comma così .
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In forza dell'ultimo comma dell'art. 2113 c.c., che richiama gli artt. 410 e 411 c.p.c., il negozio transattivo stipulato in sede conciliativa, giudiziale o stragiudiziale, è assoggettato ad un regime giuridico derogatorio della regola generale – stabilita dai commi secondo e terzo della predetta disposizione – dell'impugnabilità nel .Per il combinato disposto degli artt. 2113 c.c. e 410, 411 c.p.c.., le rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione sindacale, non sono impugnabili ex art. 2113, commi 2 e 3, c.c., solo a condizione .Art. 2113 del Codice Civile. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
Art. 2113. (Rinunzie e transazioni). Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o da norme corporative, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o . Il citato decreto ha modificato l’articolo 2113 c.c. prevedendo, per la soluzione delle liti aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, una procedura di negoziazione assistita da un avvocato, che affiancherà i già noti tentativi di conciliazione previsti presso la Direzione territoriale del lavoro (art. 410 c.p.c.) e presso la sede .Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile. (1) (1) Comma così modificato dall’art. 31, comma 7, L. 4 novembre 2010, n. 183.
Art. 2113. (Rinunzie e transazioni). Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.La disposizione dell’art. 2113, primo comma, c.c. che stabilisce l’invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritto del prestatore di lavoro derivante da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. trova il suo limite d’applicazione nella .
Rinunzie e transazioni. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.Art. 2113 Rinunzie e transazioni Le rinunzie [Codice civile 1236] e le transazioni [Codice civile 1965, 1966], che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono . In forza dell'ultimo comma dell'art. 2113 c.c., che richiama gli artt. 410 e 411 c.p.c., il negozio transattivo stipulato in sede conciliativa, giudiziale o stragiudiziale, è assoggettato ad un regime giuridico derogatorio della regola generale – stabilita dai commi secondo e terzo della predetta disposizione – dell'impugnabilità nel .Per il combinato disposto degli artt. 2113 c.c. e 410, 411 c.p.c.., le rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione sindacale, non sono impugnabili ex art. 2113, commi 2 e 3, c.c., solo a condizione .
Art. 2113 del Codice Civile. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.Art. 2113. (Rinunzie e transazioni). Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o da norme corporative, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o . Il citato decreto ha modificato l’articolo 2113 c.c. prevedendo, per la soluzione delle liti aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, una procedura di negoziazione assistita da un avvocato, che affiancherà i già noti tentativi di conciliazione previsti presso la Direzione territoriale del lavoro (art. 410 c.p.c.) e presso la sede .
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile. (1) (1) Comma così modificato dall’art. 31, comma 7, L. 4 novembre 2010, n. 183.Art. 2113. (Rinunzie e transazioni). Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.La disposizione dell’art. 2113, primo comma, c.c. che stabilisce l’invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritto del prestatore di lavoro derivante da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. trova il suo limite d’applicazione nella .
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